Massaggiatore olistico normativa

Feb 16, 2021

Il settore del benessere e delle discipline olistiche sta acquisendo sempre maggiore popolarità, in ambito professionale e lavorativo. Sono sempre più le persone che iniziano un percorso di formazione in queste discipline o avviano una propria attività nel benessere. Pertanto è importante capire quale sia la normativa relativa al lavoro di massaggiatore olistico. Per quanto concerne questo settore, vista la vastità del campo di azione, spesso vi possono essere dei dubbi circa la normativa legislativa che regola settore professionale.

Cosa può fare un operatore olistico

L’attività di operatore olistico ed in genere delle discipline olistiche ( intendendo in generale le Arti Manuali come ad esempio Shiatsu, Osteopatia, etc.) si occupa innanzitutto di mantenere in uno stato ottimale il benessere, sia fisico che mentale, della persona che riceve il trattamento. Detto questo è possibile differenziare tale attività dall’operato di un medico, poiché un operatore olistico non opera seguendo un quadro clinico ben preciso, oppure in base alle conoscenze o alla sintomatologia di una malattia. Un massaggiatore si occupa di sfruttare le risorse dell’organismo al fine di garantire uno stato di salute elevato, facendo sì che l’organismo stesso, sia pronto in caso di eventuali patologie. Dunque, a differenza di un operatore sanitario, chi pratica un massaggio svolge un ruolo preventivo o educativo nei confronti dell’organismo della persona beneficiaria del trattamento. Riepilogando quindi un operatore olistico non è in alcun modo un medico e non ne sostituisce in alcun modo l’operato oppure il parere. Tuttavia, la normativa relativa al lavoro di massaggiatore olistico, non esclude che l’azione di un operatore del benessere possa affiancare una terapia medica, per migliorare, magari, i tempi di risposta al trattamento medico.

Normativa massaggiatore olistico: aspetti legislativi e fiscali

In ambito lavorativo-professionale, un massaggiatore viene identificato come Operatore Olistico o del Benessere. L’attività svolta da quest’ultimo è da considerarsi un’attività assolutamente legittima. La legittimità di questa professione è regolata dal Codice Civile (si vedano gli articoli 2060, 2061 e 2229) e dalla Costituzione Italiana (si consultino gli articoli 3, 4, 35 e 41).La condizione necessaria è che l’attività lavorativa stessa, non rientri in competenze mediche e sanitarie, riservate prettamente al personale specializzato. Parlando brevemente dell’aspetto fiscale e previdenziale, un operatore del benessere è da considerare come un lavoratore autonomo e pertanto lo svolgimento della sua attività non richiede nessuna iscrizione ad una C.C.I.A.A del settore.

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